Cos’è l’IRC?
L’insegnamento della religione cattolica (IRC) è regolato nella scuola italiana dal Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano per offrire un insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Tale Concordato si è reso necessario nei suoi dettagli operativi dall’incompetenza dello Stato laico in materia religiosa.
“La repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. (Revisione del Concordato legge 121/84, art. 9.2)
Ne consegue che la presenza nel contesto scolastico dell’IRC è legata a motivazioni culturali e pedagogiche. Proprio per questo lo Stato, sottolineando la specificità cattolica dell’IRC, ma abbandonando improprie intenzioni catechistiche, attribuisce all’IRC una finalità formativa e una dignità culturale al pari delle altre discipline.
Tale dignità fonda le sue radici su queste motivazioni:
– la tradizione religiosa è una questione di cultura, di civiltà, di consapevolezza antropologica;
– il fatto religioso ha una notevole rilevanza culturale per comprendere la storia dell’Italia e dell’Europa;
– la disciplina fa emergere il bisogno di significato che ciascuno ha in sé e guida gli alunni nella ricerca di risposte.
L’IRC è quindi:
– una disciplina scolastica
– una disciplina che prevede per tutti l’obbligo di scelta, sia per chi si avvale della religione cattolica sia per chi non se ne avvale (Accordo concordatario 1984).
– un insegnamento dotato di programmi e libri di testo
– un insegnamento assicurato dalla scuola.
Come si diventa IdR
L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità valida rilasciata dall’Ordinario diocesano, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Le domande per ottenere l’idoneità e accedere all’insegnamento della religione cattolica in ogni ordine di scuola vanno presentate al proprio Ufficio diocesano.
Per la documentazione da allegare alla domanda e per il riconoscimento dell’idoneità si rimanda a quanto richiesto dalla diocesi di appartenenza.
I titoli di studio necessari, a partire dall’anno scolastico 2017/18, sono quelli indicati dal Protocollo di Intesa del 2012:
– titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
– attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
– laurea magistrale in Scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede;
– sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (solo scuola dell’infanzia e primaria);
– altri titoli pertinenti e abilitanti rilasciati entro l’anno accademico 2013-2014 .
Per ulteriori chiarimenti si rimanda al testo dell’Intesa.
Normativa vigente
>>> Intesa MIUR – CEI per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche 2012
Tutta la normativa
Selezionare nel link seguente, la voce “normativa”:
>>> Normativa Concordatari e Normativa Statale
IRC e attività alternativa
Lo stato dell’IRC
>>> I risultati di una ricerca, Consulta UNESU – Firenze, 17 febbraio 2017, Prof. Sergio Cicatelli